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Confedilizia, più tutele per chi acquista un immobile da costruire

20-02-2019
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Il decreto legislativo n. 14/2019 introduce novità in materia di contratti preliminari

Nella pubblicazione della scorsa settimana della Gazzetta Ufficiale è stato riportato il decreto legislativo n. 14/2019 in materia di crisi di impresa e dell’insolvenza. Le novità riguardano il settore immobiliare ed in particolare i contratti preliminari e la tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
 
È il comunicato stampa del 15 febbraio di Confedilizia a chiarire quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale e quali sono le conseguenze del decreto legislativo.
 
 

Il contratto preliminare

 
L’argomento trattato è la rescissione del contratto preliminare di vendita immobiliare nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale. Secondo quanto previsto dal decreto, il curatore può sciogliersi dal preliminare anche nel caso in cui il promissario acquirente, prima della liquidazione giudiziale, abbia proposto e trascritto una domanda d’esecuzione in forma adeguata.
 
Tuttavia, nel caso in cui la domanda in questione venga accolta, lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente. Si ribadisce comunque che il contratto preliminare, così come ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili, deve essere «stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata».
 
Un’altra novità inserita nel decreto riguarda invece l’ipotesi del subingresso del curatore nel contratto preliminare. In questo caso, gli eventuali acconti che sono stati versati prima della liquidazione possono essere considerati opponibili alla massa soltanto, come stabilisce il decreto, nella «misura pari alla metà dell’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato».
 
 

Più tutele per gli acquirenti

 

Il terzo punto preso in considerazione concerne gli immobili da costruire. Le tutele finora previste a favore degli acquirenti vengono ulteriormente rafforzate attraverso questo provvedimento. Nel dettaglio, il decreto delibera che, nel caso di mancata consegna della polizza decennale postuma, si possa procedere all’escussione della fideiussione prestata dal costruttore a garanzia delle somme riscosse e addirittura alla nullità del contratto, la quale «può essere fatta valere solo dall’acquirente».
 
I prossimi decreti ministeriali provvederanno a definire i modelli standard di fideiussione e della polizza di assicurazione. Nel frattempo, Confedilizia resta a disposizione per ulteriori approfondimenti sull’argomento.
 
 
Fonte: Ipsoa