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Donazioni immobiliari: tutte le novità del 2019

30-09-2019
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La nuova legge regola la tassazione sulla base del grado di parentela

La donazione immobiliare è un’alternativa alla compravendita nazionale. Per mezzo della donazione, il soggetto donante dà la proprietà di un immobile ad un soggetto beneficiario detto donatario in forma gratuita.
 
Si tratta di un atto pubblico da stipulare di fronte ad un notaio. La donazione viene spesso utilizzata da parte di un genitore per trasferire gratuitamente un immobile al figlio.
 
Quali sono le diverse tipologie di donazione? Quali novità ci sono per il 2019 in materia di donazioni immobiliari?
 
 

Donazioni immobiliari, le novità di quest’anno

 
 
Il 2019 è stato un anno ricco di novità in merito alle donazioni immobiliari, soprattutto per quanto riguarda la tassazione. È stata infatti emanata la norma "Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione" che regola la tassazione sulla base del grado di parentela sussistente tra donante e donatario.
 
Nel dettaglio, se il donatario è parente in linea diretta (figlio o coniuge) con il donante, l’imposta si applicherà alla parte di base imponibile che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro. Questa franchigia si abbassa a 100 mila euro nel caso in cui si tratti invece del fratello o della sorella del donante. La franchigia torna a 1,5 milioni se il donatario è un portatore di handicap.
 
La nuova norma stabilisce anche le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell’imposta. Nel caso di donatario figlio o coniuge, l’aliquota è del 4%. Se si tratta di un fratello o di una sorella, l’aliquota è del 6%. Questa aliquota è valida anche per parenti fino al quarto grado in linea retta e al terzo grado in linea collaterale, ma si applicherà sul totale, non sulla franchigia.
 
Nel caso in cui il beneficiario non abbia alcun grado di parentela con il donante, non esiste alcuna franchigia e l’imposta è calcolata per l’8%. Rimangono comunque attive per tutti i casi l’imposta ipotecaria al 2% e l’imposta catastale all’1%.
 
 

Agevolazioni prima casa per donazioni immobiliari

 
 
È possibile da parte del donatario usufruire delle agevolazioni prima casa, i requisiti sono gli stessi delle compravendite. Innanzitutto si deve trattare di un erede o di un donatario persona fisica. Poi deve essere un immobile ad uso abitativo, non di lusso né un ufficio.
 
Inoltre, il donatario deve avere la residenza nel comune dove si trova la casa (o deve impegnarsi a trasferirla entro 18 mesi), non deve rivendere l’immobile prima di cinque anni e deve dichiarare di non avere la prepossidenza di un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa (o impegnarsi a venderlo entro l’anno).
 
Per quanto riguarda l'aliquota agevolata nel caso in cui la donazione sia tassata come prima casa, l'agevolazione consiste in una riduzione dell'imposta ipotecaria del 2% e dell’imposta catastale dell’1% all’imposta fissa di 200 euro l’una.
 
 

Comprare una casa donata conviene?

 
 
Acquistare un immobile donato rappresenta a volte un rischio, perché gli eredi legittimi potrebbero esercitare i loro diritti sull’immobile. È necessario dunque aver presente i limiti entro i quali gli eredi possano portare avanti azioni che impedirebbero l’acquisto dell’immobile.
 
Nel caso in cui il donante sia deceduto, gli eredi potrebbero rivendicare il bene entro e non oltre 10 anni e solo a determinate condizioni, che includono la mancata copertura della loro quota legittima a causa di scarsi beni lasciati dal donante.
 
Dopo i 10 anni le azioni di riduzione e restrizione sull’immobile non potranno più essere esercitate e lo stesso vale nel caso in cui siano trascorsi 20 anni dalla data della donazione, a prescindere che il donante sia ancora vivente o deceduto.
 
Fonte: idealista.it/news