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Locazioni brevi

20-03-2023
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Differenze fra contratti transitori e turistici

Nel 1978 la Legge Equo canone ha stabilito la durata di 4+4 anni per la locazione di immobili ad uso abitativo: l’obbiettivo del Legislatore era garantire al conduttore una certa stabilità e al proprietario una rendita di medio-lungo periodo.

A seguito dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo, la Legge n.431/1998 ha introdotto i cosiddetti affitti brevi, ovvero formule di locazione accomunate da una durata inferiore rispetto all’affitto tradizionale. Si tratta di due diverse tipologie di contratto: affitto turistico e affitto transitorio.

La locazione breve ad uso turistico può essere stipulata soltanto da persone fisiche, direttamente o tramite agenti immobiliari, oppure attraverso gestori di portali telematici. Poiché il contratto non può superare i 30 giorni, non è necessario procedere alla sua registrazione. In questo caso i proprietari hanno due possibilità: esercitare l’opzione per la cedolare secca del 21% oppure assoggettare i proventi all’Irpef nella dichiarazione dei redditi.

La locazione ad uso transitorio invece, nasce per soddisfare esigenze temporanee dell’inquilino (ad es. un lavoratore fuori sede) o del proprietario (che magari ha in previsione la vendita dell’immobile). Il contratto sottoscritto deve quindi contenere una specifica clausola in tal senso e avere una durata compresa fra 1 e 18 mesi. Pertanto deve essere registrato.

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