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Cedolare secca 2019 per immobili commerciali: quali sono i requisiti

03-02-2019
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Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019, la cedolare secca è estesa anche all'affitto di immobili commerciali

 

 

FACCIAMO CHIAREZZA…

 
 
Innanzitutto, chiariamo cos’è la cedolare secca. Essa consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef che si compone di due diverse aliquote. La prima è fissata al 21% e riguarda il canone di locazione annuo. La seconda è del 10%, riservata esclusivamente ai contratti di locazione a canone concordato.

Il locatore inoltre è esentato dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo. Di contro, però, non potrà richiedere l’aggiornamento del canone di locazione sulla base della variazione Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Ma per quali tipologie di immobili vale la cedolare secca? Secondo la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, l’opzione si applica a immobili residenziali di categoria da A1 a A11, ad esclusione della categoria A10 (che riguarda uffici e studi privati), e agli immobili commerciali di categoria C1.

Tale categoria raggruppa negozi e botteghe. Sono quindi esclusi dall’imposta sostitutiva gli immobili commerciali di categoria C2 (magazzini) e C3 (laboratori per arti e mestieri). Occorre ricordare che nel caso degli immobili commerciali di categoria C1 a cui l’opzione può essere applicata, l’aliquota della cedolare è pari al 21%. Inoltre, l’applicazione della cedolare secca per gli immobili commerciali è possibile per l’intera durata del contratto e riguarda la categoria suddetta con l’aggiunta delle relative pertinenze locate congiuntamente.
 
 


I REQUISITI NECESSARI

 

Per essere agevolabili dell’imposta sostitutiva al 21%, le unità immobiliari commerciali di categoria C1 devono possedere alcuni requisiti. Tra questi, una superficie non superiore a 600 mq. Nel calcolo, però, non devono essere incluse le pertinenze.

È necessario, inoltre, che il contratto di locazione relativo all’immobile commerciale venga stipulato a partire dall’anno 2019. A tal proposito la norma specifica che la cedolare secca al 21% non potrà essere applicata in caso di contratti stipulati nel 2019 per i quali in data 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza prevista. Questo punto impedisce che i contratti vengano interrotti prima del previsto per essere stipulati nel 2019 e ottenere così l’agevolazione.

È necessario un ulteriore chiarimento in merito a chi ne può beneficiare e chi no. Per quanto riguarda il conduttore, ovvero colui a cui l’immobile viene affittato, non è richiesto alcun requisito particolare. Il discorso cambia per il locatore: la norma specifica che possono usufruire dell’agevolazione soltanto le persone fisiche, escludendo dunque le società di persone, le società di capitali, imprenditori e lavoratori autonomi.

Come si può fare richiesta? L’Agenzia delle Entrate informa che, essendo ancora in atto l’aggiornamento dei software, per ora i contratti possono essere registrati soltanto recandosi fisicamente presso gli sportelli presenti sul territorio.

In generale, il pagamento della cedolare avviene su due scadenze (una di acconto e una a saldo). In generale, l’acconto può non sussistere in caso di mancata base imponibile di riferimento relativa all’anno precedente. Nel caso in cui invece sia dovuto, l’acconto viene versato in un’unica soluzione se l’importo è inferiore ai 257,52 euro, o in due rate se superiore a quella cifra.
 

Fonte: idealista/news, fiscoetasse.com, cosedicasa.com, immobiliare.it