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Medianord opera nel settore dell’intermediazione dell’immobile industriale, commerciale e terziario sia in affitto che in vendita. La nostra realtà è ai vertici del settore da oltre 30 anni, perché ci rapportiamo ai clienti da imprenditore ad imprenditore, mettendo al loro servizio un vasto know-how ed una lunga esperienza in ambito immobiliare.

Competenza tecnica nel settore industriale/commerciale, conoscenza capillare del territorio, integrità, correttezza e professionalità, andando oltre i servizi offerti dalle classiche agenzie immobiliari: ecco perché scegliere Medianord.

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Consulenza immobiliare

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MediaNews

15 gennaio 2026
Responsabilità precontrattuale

Nel nostro ordinamento, intavolare trattative non costringe a contrarre: secondo il Codice Civile infatti ciascuna delle due parti può revocare la propria proposta finché il contratto non è concluso, senza che ciò costituisca di per sé violazione di alcun obbligo. Le trattative riguardano lo step precedente alla conclusione dell’accordo ma, essendo finalizzate alla stipula del contratto, anche in questa fase sussistono degli obblighi in capo alle parti, che hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, scambiarsi informazioni e non recedere ingiustificatamente.In particolare il recesso di una parte viola l'obbligo di buona fede, qualora non vi sia una ragione oggettivamente apprezzabile e l'altra parte abbia maturato un legittimo affidamento circa la futura conclusione del contratto: in tal caso si configura la cosiddetta responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo.Quest’ultima tutela la libertà negoziale e può manifestarsi in diverse forme, tra cui: colpa nella trattativa, quando una parte agisce con negligenza, imperizia o imprudenza;rottura ingiustificata delle trattative, laddove non vi sia un motivo valido; retrazione abusiva dell'offerta, quando una parte ritira ingiustificatamente l'offerta contrattuale;dolo, simulazione e violazione dei doveri di informazione, quando una parte, con comportamenti fraudolenti, ingannevoli o omissivi, induce l'altra a concludere il contratto su basi errate o a subire un danno.In dottrina e giurisprudenza si è più volte ritenuto legittimo l’affidamento, laddove le parti avessero raggiunto un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare.La giusta causa di rottura delle trattative è stata ritenuta sussistente in presenza di dolo o di ogni altro mutamento delle circostanze oggettive ed esterne rispetto alla sfera di controllo del recedente. Spetta dunque a quest’ultimo dimostrare l’esistenza di un giustificato motivo. Il danneggiato dovrà invece provare il danno che ha subìto per la mancata conclusione del contratto oppure la stipula di un contratto invalido, inefficace o non conveniente. Per quanto concerne il risarcimento, si mira a ripristinare la posizione finanziaria della parte lesa, come se le trattative contrattuali non fossero mai avvenute. Pertanto si prendono in considerazione il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno), ovvero il cosiddetto “interesse negativo”. I consulenti immobiliari Medianord Vi seguono per tutta la durata della negoziazione, allo scopo di facilitare la finalizzazione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti: info@medianord.it

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17 luglio 2024
Locazione di immobili commerciali

La legge sull'Equo Canone disciplina la locazione degli immobili urbani ad uso non abitativo. Il principio generale è che le Parti possano concordare liberamente il canone, nel rispetto di alcuni vincoli in tema di aumenti.In primis questi ultimi devono essere richiesti espressamente dal locatore al momento della stipula. Pertanto il Legislatore esclude la possibilità di maggiorazioni in itinere degli importi concordati inizialmente.In secondo luogo le Parti possono prevedere l'aumento del canone solamente con le seguenti modalità: suddividendolo in rate crescenti, adeguandolo all’aumento dell’inflazione oppure prevedendo un incremento legato a fattori esterni.Nel primo caso si pattuisce il canone per l'intera durata della locazione e lo si suddivide in rate crescenti con aumenti di importo cadenzati nel tempo, sino ad arrivare al quantum contrattualmente previsto come pieno corrispettivo per la locazione. Il locatore applica quindi il cosiddetto “canone a scaletta”, per agevolare il conduttore nel periodo di avviamento dell'attività.La seconda ipotesi riguarda l’aggiornamento ISTAT. Si tratta di un meccanismo con il quale l’Istituto Nazionale di Statistica rivaluta annualmente il costo della vita in base alle variazioni percentuali degli indici di riferimento. Tale parametro permette di calcolare l’adeguamento del canone di locazione per arginare la svalutazione monetaria. In particolare per uffici, negozi o depositi l’aumento del canone non può superare di oltre il 75% le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).Una terza possibilità lega l’aumento del canone a fattori esterni al contratto di locazione, ma non riconducibili all’incremento dell’inflazione, come la crescita della popolazione residente in zona, la costruzione di servizi pubblici oppure un maggiore fatturato del conduttore.Per la redazione del contratto di locazione commerciale, può essere utile affidarsi a professionisti esperti. I nostri consulenti specializzati sono a Vostra disposizione per assisterVi al meglio: info@medianord.it

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4 giugno 2024
Leasing immobiliare o mutuo

L’acquisto di un immobile per l’attività d’impresa è possibile anche in caso di scarsa liquidità. L’azienda può infatti richiedere un mutuo oppure ricorrere al leasing. Tuttavia l’impatto di queste due formule è profondamente diverso in termini di gestione e fiscalità.In caso di mutuo l’impresa acquisisce da subito la proprietà dell’immobile. Il leasing invece prevede un contratto di finanziamento: una banca o altro intermediario (locatore) concede in utilizzo il proprio immobile per un determinato arco temporale e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).Alla scadenza del contratto di leasing, se tutte le rate sono state saldate, l’utilizzatore avrà la possibilità di acquistare il bene ad un prezzo stabilito (opzione di riscatto), prorogarne l’utilizzo a condizioni economiche predeterminate oppure restituire l’immobile.A differenza del mutuo, il leasing consente di finanziare il costo del bene per intero (IVA compresa), con tempi di istruttoria più rapidi e senza l’iscrizione di ipoteche. Inoltre il leasing può essere personalizzato per quanto riguarda la durata del contratto, l’importo del canone, il valore di riscatto e la prestazione di servizi aggiuntivi come l’assicurazione.A ciò si aggiunge un risparmio sui costi di gestione dell’immobile in quanto molte spese, come la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le imposte, sono a carico del locatore. Nelle compravendite con mutuo, il valore di iscrizione in bilancio del bene è dato dal relativo costo di acquisto. In caso di leasing invece l’immobile viene iscritto in bilancio soltanto al momento del riscatto finale.Tuttavia, non essendo proprietario del bene, l’utilizzatore potrebbe non riuscire ad apportare le modifiche o le migliorie necessarie alla propria attività. Inoltre, in caso di insolvenza, l’immobile torna nella disponibilità dell’intermediario.Leasing e mutuo rappresentano due valide alternative per gli investimenti immobiliari. Per scegliere la soluzione più adatta alla propria azienda, è utile farsi affiancare da un consulente. Gli esperti Medianord sono a Vostra disposizione: info@medianord.it

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