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Deposito del prezzo presso il notaio

19-06-2023
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Come pagare un immobile senza assegni

L’acquisto di immobili industriali e commerciali solitamente avviene in due fasi: la prima alla firma del preliminare e la seconda alla stipula del rogito. In entrambi i momenti le principali modalità utilizzate per il pagamento sono gli assegni (bancari o circolari) e i bonifici istantanei.

Tuttavia, nell’intervallo di tempo fra data del rogito e trascrizione, l’acquirente rimane di fatto esposto alla possibilità che sopravvenga una qualsiasi forma di pregiudizio nei confronti del venditore, il quale nel frattempo avrebbe già incassato la somma prevista. L’immobile ad esempio potrebbe essere gravato da pignoramento o ipoteca oppure essere ancora occupato dal venditore.

Allo scopo di tutelare ulteriormente l’acquirente, il Legislatore ha pertanto introdotto la normativa sul deposito del prezzo presso il notaio.

La legge n.124/2017 sulla Concorrenza in vigore dal 29 agosto 2017 ha previsto la possibilità, su richiesta di almeno una delle parti, di depositare il prezzo presso il notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, quando cioè si acquisisce la certezza che l’acquisto non possa più essere pregiudicato da eventuali gravami del venditore.

In sostanza l’acquirente deposita la somma dovuta su un conto notarile dedicato oppure consegna al notaio un assegno circolare a lui intestato. Il notaio provvederà a versare i fondi al venditore solo dopo la trascrizione dell’atto nei pubblici registri.

Nonostante il conto appartenga al notaio, le somme versate (sempre tracciabili e recuperabili dal proponente) rimangono al di fuori del suo patrimonio e delle sue vicende personali, per garantirne la corretta corresponsione alla parte venditrice.

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