Nel nostro ordinamento, intavolare trattative non costringe a contrarre: secondo il Codice Civile infatti ciascuna delle due parti può revocare la propria proposta finché il contratto non è concluso, senza che ciò costituisca di per sé violazione di alcun obbligo.
Le trattative riguardano lo step precedente alla conclusione dell’accordo ma, essendo finalizzate alla stipula del contratto, anche in questa fase sussistono degli obblighi in capo alle parti, che hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, scambiarsi informazioni e non recedere ingiustificatamente.
In particolare il recesso di una parte viola l'obbligo
di buona fede, qualora non vi sia una ragione oggettivamente apprezzabile e l'altra
parte abbia maturato un legittimo affidamento circa la futura conclusione del
contratto: in tal caso si configura la cosiddetta responsabilità
precontrattuale o culpa in contrahendo.
Quest’ultima tutela la libertà negoziale e può
manifestarsi in diverse forme, tra cui:
In dottrina e giurisprudenza si è più volte ritenuto legittimo l’affidamento, laddove le parti avessero raggiunto un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare.
La giusta causa di rottura delle trattative è stata ritenuta sussistente in presenza di dolo o di ogni altro mutamento delle circostanze oggettive ed esterne rispetto alla sfera di controllo del recedente. Spetta dunque a quest’ultimo dimostrare l’esistenza di un giustificato motivo. Il danneggiato dovrà invece provare il danno che ha subìto per la mancata conclusione del contratto oppure la stipula di un contratto invalido, inefficace o non conveniente.
Per quanto concerne il risarcimento, si mira a ripristinare la posizione finanziaria della parte lesa, come se le trattative contrattuali non fossero mai avvenute. Pertanto si prendono in considerazione il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno), ovvero il cosiddetto “interesse negativo”.
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